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Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezi one e consulenza per l’ economia lattiera (in seguito SICL).

1 L’esecuzione dell’ Or dinanza federale concernente l’ assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’ economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Diparti mento delle finanze e dell’ economia (in seguito Dipartimento).

2 Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

1 Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e se gnatamente dall’ OQL.

2 Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.

2 La Commissione di vigilanza è responsabile dell’ adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.

3 La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.

4 La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

1 Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.

2 Il SICL inform a l’ Ufficio federale di veterinaria e il Laborator io cantonale nel caso in cui l’ azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’ irregolarità denunciata.

3 Il SICL informa l’ Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi pro blemi sanitari nell’ effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie.

Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ ottenimento del sussidio cantonale e federale, corre data dal conto consuntivo dell’ anno precedente come pure dal preventivo dell’ anno per cui si chiede il sussidio.

1 Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

2 Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

3 Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetar ie per trasferta previste dall’ art icolo 123 del Regolamento sull’ agricoltura del 23 dicembre 2003.

1 Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

2 Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’ Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

Con l’ entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio d i ispezione e consulenza per l’ economia lattiera del 16 settembre 1997.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]

Pubblicato nel BU 2004 , 327.

[1] Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.

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