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Art. 7 RViti Regolamento sulla viticoltura (RViti)

RViti
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Art. 7 RViti

1 L’UGDA tiene il catasto viticolo nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare

a) numero di ceppi per varietà e classe di età;

b) forma di allevamento;

c) anno di impianto o ricostituzione;

d) destinazione prevista delle uve;

e) informazioni necessarie al rilascio dei certificati di produzione.

2 Entro la fine del secondo anno d’impianto, il gestore o il proprietario annunciano all’UGDA per l’iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m 2 , quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.

3 Annualmente, il gestore rispettivamente il proprietario, devono comunicare all’UGDA i dati di cui al catasto viticolo, ritornando i relativi formulari di rilevamento entro 30 giorni dalla loro ricezione. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.

4 Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell’autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l’origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente

a) nome e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale;

b) numero delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto;

c) copia del passaporto fitosanitario;

d) trattamenti termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale;

e) dati dei fondi dov’è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e varietà;

f) coltura precedente l’impianto.

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