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Art. 4 RViti Regolamento sulla viticoltura (RViti)

RViti
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Art. 4 RViti

1 I nuovi impianti viticoli, così come il rifacimento dell’impianto di sostegno o la risistemazione del terreno, a tappe o immediata, sono soggetti ad autorizzazione dell’USA ai sensi dell’ordinanza sul vino che viene concessa nell’ambito della procedura di domanda di costruzione tendete al rilascio della licenza edilizia.

2 Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della licenza edilizia vanno indicati anche

a) piano della superficie e metri quadrati che si intendono vitare con indicazione dei confini del vigneto e l’orientamento dei filari;

b) sistema di allevamento;

c) numero totale previsto di ceppi per varietà; e

d) utilizzazione prevista dell’uva per varietà.

3 Per la ricostituzione di vigneti non è necessaria una licenza edilizia ma è sufficiente un’istanza all’UGDA per il rilascio dell’autorizzazione.

4 Al più tardi alla fine della piantumazione, è necessario presentare all’UGDA una copia del passaporto fitosanitario delle varietà previste o piantate.

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