Art. 3 RViti Regolamento sulla viticoltura (RViti)
Art. 3 RViti
1 Per viticoltore si intende il gestore dei vigneti ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm).
2 Sono considerate superfici viticole ai sensi dell’ordinanza sul vino anche le superfici coltivate tradizionalmente in modo estensivo che raggiungono una densità di impianto di almeno 1’000 ceppi per ettaro.
3 Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall’ordinanza sul vino, si intende anche l’ampliamento di superfici vitate esistenti e l’intensificazione o la sostituzione di ceppi di vite non iscritti nel catasto viticolo.
4 Per ricostituzione di vigneti si intende la sostituzione totale o di almeno il 10% dei ceppi esistenti o il sovrainnesto di vigneti soggetti all’iscrizione nel catasto viticolo.