Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore
Indice delle disposizioni (43)
Testo normativo (43 Articoli)
1 Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice.
2 Possono inoltre essere organizzate altre formazioni profe ssionali di base ai sensi dell’ OFPA.
[1] L’ esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola).
[1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[2] 1 Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto.
2 La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell ’anno successivo a quello dell’ elezione del Consiglio di Stato.
[2] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[3] 1 Il centro per la formazione agricola della scuola organizza;
a) la formazione di base.
b) la formazione continua agricola.
2 Per le necessità dell’insegnamento e dell’ agricoltura pratica, il centro fa capo all’azienda agricola dell’ istituto.
[3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[4] 1 Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni.
2 La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall’ atto di donazione del 29 dicembre 1912.
[4] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Oltre a quanto stabilito dall’ OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti degli apprendisti.
[5] 1 Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell’ apprendista e del maestro sono stabiliti dal contratto.
2 In particolare l’ apprendista
- redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della commissione e del piano di studio applicato a livello federale;
- frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale;
- si presenta, al termine del tirocinio az iendale, alla prima parte dell’ esame di fine apprendistato.
[5] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
1 Il riconoscimento d el maestro di tirocinio e dell’ azienda di tirocinio possono essere pronunciati
a) per un periodo limitato;
b) a titolo provvisorio;
c) definitivamente quando il maestro di tirocinio adempie tutti i requisiti e sono stati istruiti apprendisti con successo.
2 La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in provvisorio.
Il riconoscimento si estingue quando
a) il maestro di tirocinio non ha più formato apprendisti per 3 anni;
b) l’ azienda cambia gestore;
c) il maestro di tirocinio cambia azienda.
1 Di regola un’ azienda può formare un solo apprendista alla volta.
2 La commissione può concedere deroghe.
[6] 1 Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall’ apprendista e dal suo rappresentante legale.
2 Esso è allestito in tre esemplari e tra smesso alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio, per l’ approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti.
Documentazione per l’ apprendista
[6] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
All’inizio del tirocinio l’ apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente regolamento, il quaderno aziendale, il libretto pr ofessionale e la tessera per l’ apprendista.
[7] 1 Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
[7] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[8] 1 Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
[8] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico.
Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche di carattere artigianale sono a carico degli allievi.
Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi.
[9] 1 Le condizioni d’ammissione all’ esame di fine apprendistato sono que lle stabilite dalla Legge sull’agricoltura (art. 9) e dall’ OFPA (art. 13).
2 Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della forma zione professionale e l’ Ufficio federale della formazione e della tecnologia.
[9] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[10] L’iscrizione all’ esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola.
[10] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[11] L’ esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la scuola, il cui Direttore è responsabile dell’ esecuzione.
[11] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[12] 1 La Commissione nomina, per ogni sessione d’ esame e su proposta della Direzione della scuola, un numero sufficiente di esperti.
[12] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
1 I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate.
[14] La Commissione in collaborazione con la scuola al lestisce il piano d’ esame di fine apprendistato.
Sede dell’ esame
[14] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[15] L’ esame, ad eccezione dei lavori prat ici che possono svolgersi nell’ azienda di tirocinio, si svolge presso la scuola.
Materie d’ esame
[15] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[16] 1 Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio ap plicato a livello federale e l’ allegato al presente regolamento (allegato 1).
2 Le materie d’ esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata.
3 L’esame scritto dura almeno l’equivalente di un’ora di lezione (45 minuti), l’ esame orale e quello pratico durano almeno 20 minuti.
4 L’ esame di fine apprendistato non è pubblico.
[16] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
1 La prima parte dell’ esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale.
2 Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite.
1 La seconda parte dell’ esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola agricola.
2 Alcune prove possono avere luogo dura nte il periodo vegetativo dell’anno d’ esame. Prove anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso.
3 Per la seconda parte dell’ esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota semestrale e la nota d’ esame, salvo le eccezioni di cui all’ allegato 1.
4 La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computat a secondo quanto previsto dall’ allegato 1.
Coloro che adempiono i requisit i dell’art. 9 cpv. 4 della Legge sull’ agricoltura sono ammessi, prima e / o seconda parte, all’ esame in ogni tempo.
Determinanti per la valutazione sono
a) per gli esami scritti: il contenuto, l’ esecuzione, la disposizione, l’ impegno, la chiarezza e la precisione.
b) per gli esami orali e pratici: le conoscenze professionali, l’abilità tecnica di lavoro, l’impegno, il tempo impiegato, l’ applicazione pratica delle conoscenze.
Le prestaz ioni fornite nell’ ambito degli esami s ono valutate conformemente all’ OFPA (art. 10).
Nota finale dell’ esame di fine apprendistato
Il risultato dell’ esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d’esame, così definiti dall’ allegato 1 del presente regolamento e dividendo la somma per 10.
Superamento dell’ esame
L’ esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti condizioni
a) l a nota finale di cui all’ art. 31 è almeno 4
b) la not a media della prima parte dell’ esame di fine apprendistato è almeno 4
c) la nota media della seconda parte dell’ esame di fine apprendistato è almeno 4
d) non si registrano più di 3 settori d’ esame con una nota media inferiore al 4.
Ripetizione dell’ esame
Il c andidato che non ha superato l’ esame può ripeterlo alle condizioni previste dall’ OFPA (art. 14).
Attestato d’ esame e certificato
Il certificato e l’attestato d’ esame vengono rilasciati secondo qu anto previsto dalla Legge sull’ agric oltura (art. 10 cpv. 4) e dall’ OFPA (art. 15).
L’ elenco dei candidati che hanno superato l’ esame di fine apprendistato è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione.
Comunicazione all’ autorità federale
[17] Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla formazione professionale agricola.
[17] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[18] 1 La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
2 Il programma definisce in particolare la natura dei cor si, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’ iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
[18] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[19] 1 La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
2 Il programma definisce in particolare la natura dei cor si, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’ iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
[19] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
[20] La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale, stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua.
[20] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
Per quanto concerne i cicli della formazione professionale di base in agricoltura già in corso e fino a conclusione degli stessi sono ancora applicabili il Regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983 e le Direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985.
Sono abrogati
- il regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983;
- le direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985;
- il decreto esecutivo concernente la formazione professionale per orticoltori del 10 settembre 1985.
Il presente regolamento unit amente al suo allegato, dopo l’approvazione dell’ Autorità federale, [21] viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [22]
Allegato 1: L’ esame di fine apprendistato si basa sullo schema seguente
[21] Approvazione federale: 19 febbraio 1998 - BU 1998, 76.
[22] Entrata in vigore: 20 marzo 1998 - BU 1998, 76.