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Art. 9 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

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Art. 9 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

1 In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato.

2 Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.

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