914.430
CH-TI
Art. 7 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
Art. 7 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.