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Art. 6 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

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Art. 6 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

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