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Art. 5 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

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Art. 5 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

1 I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione.

2 Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.

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