914.430
CH-TI
Art. 4 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
Art. 4 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
1 Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.
2 La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
3 Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.