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Art. 4 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

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Art. 4 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

1 Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.

2 La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.

3 Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

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