914.430
CH-TI
Art. 3 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
Art. 3 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.