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Art. 3 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

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Art. 3 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.

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