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Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.

1 Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.

2 La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.

3 Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

1 I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione.

2 Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.

I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.

1 In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato.

2 Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente. [1]

Pubblicato nel BU 2024 , 239.

[1] Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.

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