Art. 7 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
Art. 7 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
1 L’Ufficio è competente per la determinazione del valore di reddito dei fondi agricoli, come pure per approvare tali valori calcolati da periti. [9]
2 I valori di reddito calcolati da periti sono vincolanti soltanto se approvati dall’Ufficio. [10]
3 I valori di reddito indicano, per ogni singolo fondo, oltre al valore globale anche il calcolo dettagliato per singolo subalterno.
4 La domanda di approvazione del valore di reddito, da presentare in due copie, è corredata dai documenti da cui risultino in modo chiaro i criteri usati per la determinazione del valore di reddito secondo la guida per la stima del valore di reddito agricolo.
5 Alla domanda di approvazione di cui al cpv. 2 come pure alla domanda di stima inoltrata direttamente all’Ufficio, sono allegati i documenti seguenti
a) gli estratti censuari o del registro fondiario dei fondi in questione;
b) la planimetria;
c) la dichiarazione del Municipio che attesta il tipo di zona di utilizzazione del PR di appartenenza dei vari fondi. [11]
[9] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
[10] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
[11] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.