Art. 4 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
Art. 4 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
1 La domanda di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli ai sensi degli art. 61 segg. LDFR deve essere sottoposta dall’acquirente o dal suo rappresentante all’Ufficio. [6]
2 La domanda deve indicare le generalità, la formazione professionale e l’attività svolta dall’alienante e dall’acquirente e deve essere accompagnata dai documenti seguenti
a) l’elenco per il territorio cantonale e la Mesolcina , di tutti i fondi (terreni e stabili), fuori dalla zona edificabile, nonché di quelli agricoli in zona edificabile in proprietà, in affitto o in usufrutto dell’alienante, rispettivamente dell’acquirente con le corrispondenti firme. Di ogni fondo deve essere indicata la superficie, la natura, la zona di PR, il tipo di sfruttamento, nonché il nome di chi coltiva o dispone del fondo, rispettivamente del proprietario dei terreni in affitto;
b) il valore attribuito ai subalterni di ogni singolo fondo nella transazione;
c) l’elenco, con il nome e l’indirizzo, dei titolari dei diritti di attribuzione, di prelazione e di compera previsti dalla LDFR o un’attestazione che non vi sono titolari dei menzionati diritti.
[6] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.