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Art. 3 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

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Art. 3 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

1 La domanda di autorizzazione di frazionamento di fondi assoggettati alla LDFR deve essere sottoposta dai proprietari o loro rappresentanti all’Ufficio. [4]

2 La domanda deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti

a) l’estratto censuario o del registro fondiario;

b) il piano di mutazione;

c) l’estratto del piano delle zone e/o del piano del paesaggio del piano regolatore;

d) la descrizione dell’utilizzazione attuale del fondo;

e) la dichiarazione del proprietario in merito all’appartenenza del fondo ad una azienda agricola.

3 Sul piano di mutazione per la domanda di iscrizione a RF dei fondi assoggettati alla LDFR deve figurare il timbro comprovante l’autorizzazione dell’Ufficio. [5]

[4] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.

[5] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.

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