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Art. 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

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Art. 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

1 L’autorità di vigilanza a norma dell’art. 90 lett. b) LDFR è la Commissione di vigilanza. [3]

2 La Commissione , nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, è composta di 5 membri al massimo e può deliberare alla presenza di almeno 3 membri.

[3] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.

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