911.100
CH-TI
Art. 2 Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
Art. 2 Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
[1] Le aziende agricole che non adempiono alle condizioni dell’art. 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera, sono sottoposte alle disposizioni sulle aziende agricole, se per la loro gestione necessitano di almeno 0.75 unità standard di manodopera.
[1] Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 10.4.2009 - BU 2009, 177.