Art. 4 Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto
Art. 4 Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto
1 Tra i proprietari dei terreni agricoli e il beneficiario è stipulata una convenzione che regola la ridistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione.
2 Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l’accordo di almeno due terzi dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono vincolati.
3 La convenzione disciplina in particolare la messa a disposizione a lungo termine dei terreni agricoli contro indennità unica fino ad un importo massimo di 800 franchi per ettaro, ritenuto che in caso di una durata di affitto agricolo inferiore ai 18 anni di cui al l’art. 7, l’indennità può essere ridotta proporzionalmente.
4 La convenzione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.