Art. 7 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 7 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
[9] 1 L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.
2 Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a
fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
3 Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla
lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;
lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
Oneri e condizioni [10]
[9] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.
[10] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.