910.210
CH-TI
Art. 5 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 5 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
[4] Il Fondo può essere utilizzato per
a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;
b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;
e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.
[4] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.