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Art. 5 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 5 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

[4] Il Fondo può essere utilizzato per

a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;

b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;

c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;

e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.

[4] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

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