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Art. 2 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 2 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

1 Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.

2 La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.

3 Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

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