910.210
CH-TI
Art. 1 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 1 Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.
2 L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.