Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.
2 L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
1 Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
2 La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.
3 Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.
1 Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente: [3]
[3] Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.
[4] Il Fondo può essere utilizzato per
a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;
b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;
e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.
[4] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
[6] 1 Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
2 Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio , che decide sulla concessione del contributo. [7]
Ammontare del contributo [8]
[6] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006, 259; BU 2011, 289.
[7] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
[8] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
[9] 1 L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.
2 Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a
fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
3 Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla
lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;
lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
Oneri e condizioni [10]
[9] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.
[10] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
[11] Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art. 13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.
[11] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006, 259.
… [13]
[13] Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.
I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [15]
Pubblicato nel BU 1998 , 192 e 199.
[15] Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.