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Art. 9 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 9 Legge sulla conservazione del territorio agricolo

1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine

a. con aree di pari estensione e qualità agricola;

b. con altre aree idonee all’agricoltura.

2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.

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