910.200
CH-TI
Art. 9 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 9 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine
a. con aree di pari estensione e qualità agricola;
b. con altre aree idonee all’agricoltura.
2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.