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Art. 7 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 7 Legge sulla conservazione del territorio agricolo

[4] La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, second o la procedura e le competenze fissate nell’apposita legislazione.

[4] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003, 183.

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