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Art. 4 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 4 Legge sulla conservazione del territorio agricolo

1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.

2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.

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