910.200
CH-TI
Art. 4 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 4 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.
2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.