Art. 16 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 16 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.
2 Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.
3 Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo. [12] [13]
[12] Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU 1992, 208.
[13] Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.