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Art. 13 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 13 Legge sulla conservazione del territorio agricolo

1 La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura. [11]

2 I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.

3 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.

[11] La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.

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