Art. 11 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 11 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
[7] [8] 1 All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo.
2 In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [9]
[7] Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
[8] Norma transitoria : La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
[9] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.