910.200
CH-TI
Art. 10 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 10 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.
2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.
3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata. [6]
[6] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.