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Art. 10 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo

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Art. 10 Legge sulla conservazione del territorio agricolo

1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.

2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.

3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata. [6]

[6] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.

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