910.200
CH-TI
Art. 1 Legge sulla conservazione del territorio agricolo Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Art. 1 Legge sulla conservazione del territorio agricolo
1 Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
2 La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.