Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1 Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
2 La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.
Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola.
1 Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore in scala 1:25 000.
2 ... [1]
[1] Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.
1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.
2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.
-6 … [3]
[3] Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
[4] La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, second o la procedura e le competenze fissate nell’apposita legislazione.
[4] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003, 183.
[5] La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere compensata dall’ente pianificante.
[5] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU 2002, 210; BU 2003, 183.
1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine
a. con aree di pari estensione e qualità agricola;
b. con altre aree idonee all’agricoltura.
2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.
1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.
2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.
3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata. [6]
[6] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.
[7] [8] 1 All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo.
2 In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [9]
[7] Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
[8] Norma transitoria : La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
[9] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
[10] Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDRF).
[10] Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.
1 La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura. [11]
2 I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.
3 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.
[11] La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone agricole conformi alla legislazione federale sono ammesse modifiche di queste ultime nei limiti fissati dall’articolo 7 e previa compensazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.
1 Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono l’utilizzazione agricola di fondi situati
a. nelle zone residue o senza destinazione specifica;
b. nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
2 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e pubblica la zona edificabile provvisoria conformemente agli articoli 8, 22 e 23 DEPT nei Comuni sprovvisti di PR o di una zona edificabile provvisoria pubblicata.
1 Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.
2 Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.
3 Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo. [12] [13]
[12] Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU 1992, 208.
[13] Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.
Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata in vigore, il Consiglio di Stato pubblicherà entro sei mesi le zone di pianificazione previste dall’art. 16.
… [14]
[14] Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.
Questa legge entra in vigore [15] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
[15] Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.