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Legge sulla conservazione del territorio agricolo

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1 Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.

2 La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.

Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola.

1 Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore in scala 1:25 000.

2 ... [1]

[1] Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.

1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.

2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.

-6 … [3]

[3] Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.

[4] La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, second o la procedura e le competenze fissate nell’apposita legislazione.

[4] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003, 183.

[5] La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere compensata dall’ente pianificante.

[5] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU 2002, 210; BU 2003, 183.

1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine

a. con aree di pari estensione e qualità agricola;

b. con altre aree idonee all’agricoltura.

2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.

1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.

2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.

3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata. [6]

[6] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.

[7] [8] 1 All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo.

2 In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [9]

[7] Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.

[8] Norma transitoria : La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.

[9] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

[10] Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDRF).

[10] Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.

1 La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura. [11]

2 I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.

3 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.

[11] La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.

Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone agricole conformi alla legislazione federale sono ammesse modifiche di queste ultime nei limiti fissati dall’articolo 7 e previa compensazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.

1 Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono l’utilizzazione agricola di fondi situati

a. nelle zone residue o senza destinazione specifica;

b. nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.

2 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e pubblica la zona edificabile provvisoria conformemente agli articoli 8, 22 e 23 DEPT nei Comuni sprovvisti di PR o di una zona edificabile provvisoria pubblicata.

1 Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.

2 Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.

3 Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo. [12] [13]

[12] Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU 1992, 208.

[13] Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.

Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata in vigore, il Consiglio di Stato pubblicherà entro sei mesi le zone di pianificazione previste dall’art. 16.

… [14]

[14] Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.

Questa legge entra in vigore [15] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

[15] Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.

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