910.110
RAGRLwVODAgr
CH-TI
Art. 99 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 99 RAgr
[141] Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente all’UGDA
a) il rendiconto finanziario;
b) l’ammontare dei contributi versati dai detentori;
c) il numero dei detentori di bestiame affiliati;
d) il numero dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati;
e) il numero dei capi di bestiame indennizzati.
[141] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.