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Art. 99 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 99 RAgr

[141] Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente all’UGDA

a) il rendiconto finanziario;

b) l’ammontare dei contributi versati dai detentori;

c) il numero dei detentori di bestiame affiliati;

d) il numero dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati;

e) il numero dei capi di bestiame indennizzati.

[141] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

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