910.110
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CH-TI
Art. 98 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 98 RAgr
1 La Cassa costituisce gradualmente un fondo di riserva, depositato presso un Istituto di credito, in modo che dopo 10 anni esso sia almeno pari al 5% del capitale assicurato.
2 I proventi del fondo di riserva della cassa sono da impiegare a copertura dei rischi aziendali quali i risultati d’esercizio annuali negativi oppure l’esecuzione di spese eccezionali relative ai compiti stabiliti dalla legge sull’agricoltura. [140]
[140] Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.