910.110
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CH-TI
Art. 97 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 97 RAgr
1 La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e dall’incendio.
2 L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata.