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Art. 97 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 97 RAgr

1 La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e dall’incendio.

2 L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata.

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