910.110
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CH-TI
Art. 96 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 96 RAgr
1 La Cassa indennizza i danni derivanti dalla morte o macellazione dell’animale ordinata dal comitato o dal suo delegato, esclusi i casi di epizoozia indennizzati dallo Stato. L’indennizzo è calcolato fra il 50 e l’80% del valore di stima.
2 L’indennizzo può essere ridotto o negato quando il danno è causato od aggravato da colpa del possessore di bestiame. In caso di dolo è riservata la procedura penale.
3 Se il ricavo dalla macellazione o dalla vendita, eccede l’indennizzo statutario, la somma eccedente è da versare al socio, deduzione fatta di eventuali spese sopportate dalla Cassa nell’intento di realizzare un ragionevole utile.