Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.110 RAGRLwVODAgr CH-TI

Art. 95 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 95 RAgr

1 Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle epizoozie.

2 Il detentore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e detentore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente in vigore. [139]

3 La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente.

[139] Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

← Art. 94 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr) Art. 96 RAgr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →