910.110
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CH-TI
Art. 95 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 95 RAgr
1 Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle epizoozie.
2 Il detentore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e detentore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente in vigore. [139]
3 La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente.
[139] Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.