Art. 92 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 92 RAgr
1 La Cassa è retta da uno Statuto che definisce
a) il comprensorio e la sede della Cassa;
b) le condizioni di ammissione degli animali da assicurare, il valore massimo di stima, il tasso per il calcolo dei premi, che non può essere inferiore all’1,5% del valore di stima;
c) i limiti di età del bestiame assicurabile, ritenuto l’obbligo di assicurazione dei capi dal sesto mese di età;
d) la percentuale per il calcolo dell’indennizzo in caso di morte o macellazione ordinata dal comitato o dal suo delegato;
e) la modalità di valutazione e di vendita dell’animale da macellare o macellato;
f) a chi spetta il ricavo dalla macellazione;
g) le eventuali prestazioni supplementari della Cassa, quali la partecipazione alle spese di visita e cura veterinaria, pareggio delle unghie, ecc.;
h) le condizioni assicurative per il bestiame venduto o di nuovo acquisto;
i) le norme disciplinari verso soci che non rispettano lo Statuto o si rendono colpevoli di atti dannosi alla Cassa;
l) la nomina di una commissione per l’evasione dei ricorsi proponibili contro le decisioni degli organi della Cassa;
m) lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio sociale.
2 Il centro aziendale determina l’affiliazione alla Cassa; in caso di contestazione decide l’UGDA. [137]
[137] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.