910.110
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CH-TI
Art. 90 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 90 RAgr
[134] 1 La Sezione è competente a decretare la costituzione, la modifica del comprensorio o la fusione di una o più Casse.
2 Qualora la Sezione, nei casi previsti dalla legge, decreti la costituzione di una Cassa, l’UGDA convoca l’assemblea preliminare dei possessori di bestiame per la nomina di una commissione, che elabori un progetto di Statuto da presentare all’assemblea costitutiva.
3 L’assemblea costitutiva è convocata dall’UGDA entro 60 giorni dall’assemblea preliminare.
[134] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.