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Art. 9 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 9 RAgr

[28] 1 Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera b LAgr limitatamente alle aziende agricole, il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse se il tasso è inferiore al 4%.

2 Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente per un massimo del 3%.

3 La richiesta deve essere inoltrata all’USA all’apertura del credito di costruzione o del mutuo.

4 L’assunzione del tasso d’interesse dell’1% è concessa unicamente per il finanziamento delle opere e dei provvedimenti di cui all’articolo 6 LAgr.

[28] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015, 528.

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