910.110
RAGRLwVODAgr
CH-TI
Art. 9 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 9 RAgr
[28] 1 Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera b LAgr limitatamente alle aziende agricole, il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse se il tasso è inferiore al 4%.
2 Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente per un massimo del 3%.
3 La richiesta deve essere inoltrata all’USA all’apertura del credito di costruzione o del mutuo.
4 L’assunzione del tasso d’interesse dell’1% è concessa unicamente per il finanziamento delle opere e dei provvedimenti di cui all’articolo 6 LAgr.
[28] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015, 528.