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Art. 89 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 89 RAgr

1 L’assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino è gestita dalle Casse di assicurazione del bestiame (in seguito Casse).

2 Gli statuti della Cassa soggiacciono all’approvazione della Sezione. [132]

3 La vigilanza sulle Casse spetta all’UGDA . [133]

[132] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedente modifica: BU 2015, 528.

[133] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

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