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Art. 88 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 88 RAgr

Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio, pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle stesse condizioni.

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