910.110
RAGRLwVODAgr
CH-TI
Art. 88 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 88 RAgr
Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio, pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle stesse condizioni.