910.110
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CH-TI
Art. 86 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 86 RAgr
1 Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.
2 Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini dei pagamenti diretti.