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Art. 86 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 86 RAgr

1 Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.

2 Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini dei pagamenti diretti.

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