910.110
RAGRLwVODAgr
CH-TI
Art. 85 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 85 RAgr
[127] 1 La Condotta stabilisce annualmente la propria tariffa per UBG tenendo conto del proprio fabbisogno finanziario e delle UBG presenti nel comprensorio.
2 La tariffa di Condotta soggiace all’approvazione della Sezione. [128]
3 Per il calcolo delle UBG fanno stato i coefficienti che figurano nell’allegato all’OTerm.
[127] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
[128] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.