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Art. 84 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 84 RAgr

1 Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone.

2 Il concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.

3 Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l’igiene delle carni.

4 Il veterinario di Condotta collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame e per ridurre i costi di cura e attua possibilmente una strategia di cura preventiva. [126]

[126] Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

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