Art. 84 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 84 RAgr
1 Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone.
2 Il concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.
3 Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l’igiene delle carni.
4 Il veterinario di Condotta collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame e per ridurre i costi di cura e attua possibilmente una strategia di cura preventiva. [126]
[126] Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.