Art. 83 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 83 RAgr
[121] 1 Il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e i veterinari, stabilendo segnatamente l’indennità versat e. [122]
2 Le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari ticinesi e approvate dalla Sezione sono parte integrante del mandato di prestazione. [123]
3 Il mandato di prestazione soggiace all’approvazione della Sezione. [124]
4 Per lo svolgimento del mandato di prestazione, sono possibili forme di collaborazione tra veterinari in modo da garantire un’ottimale copertura del territorio e un’organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente. [125]
[121] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
[122] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
[123] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
[124] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
[125] Cpv. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.