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CH-TI
Art. 82 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 82 RAgr
1 Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della Condotta.
2 All’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro socio o da un membro maggiorenne della propria economia domestica. Nessuno può rappresentare più di un socio.