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Art. 80 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 80 RAgr

[115] 1 La Condotta veterinaria (in seguito Condotta) è un’associazione di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 37 della legge di applicazione e complemento al codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC).

2 Gli statuti della Condotta soggiacciono all’approvazione della Sezione. [116]

3 Le Condotte sono tenute a collaborare tra di loro, in particolare quelle confinanti.

4 La vigilanza sulle Condotte spetta all’UGDA. [117]

[115] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[116] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[117] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.

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