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Art. 8 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 8 RAgr

[22] 1 Per le opere di cui all’articolo 7 lettera a sono concessi i seguenti contributi

a) per gli edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi vengono concessi i seguenti contributi forfettari, ritenuto che il contributo cantonale non può superare il 50% del preventivo riconosciuto dell’opera e che, in caso di costruzione di singoli elementi, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio

[22] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

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