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Art. 75 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 75 RAgr

[110] 1 Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale dei riproduttori maschi e delle esposizioni regionali consortili del bestiame ovino e caprino è versato alla Federazione ticinese consorzi allevamento caprino e ovino un contributo annuo di 7'000 franchi.

2 Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale delle pecore e delle capre può essere concesso un contributo di 6'000 franchi per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni quattro anni.

3 Nel caso in cui l’esposizione è organizzata per una sola specie, il contributo è dimezzato.

[110] Art. reintrodotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015, 528.

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